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after_servicing
Nelle riparazioni non in garanzia è consentito, inoltre,
l’uso di pezzi di ricambio di qualità equivalente (art.
4/k, Regolamento), applicando i quali il riparatore non ha più
l’obbligo di dichiarare che non sono originali.
4 V. par. 44, note esplicative al Regolamento, “i pezzi di
ricambio originali” sono quelli fabbricati o direttamente
dal Costruttore o dal produttore dei componenti per i veicoli nuovi
sulla medesima linea di produzione di detti componenti utilizzata
per la fornitura al Costruttore. La specificazione conferma che
i pezzi originali forniti al Costruttore di primo impianto (assemblaggio)
sono gli stessi venduti al medesimo per l’assistenza e sul
libero mercato (after market) dal componentista (sono al contempo
pezzi per l’assemblaggio e pezzi di ricambio). Anche se a
prezzo diverso perché la ricambistica per assemblaggio non
è confezionata. |
after_sales
servicing
Il Mercato dell’assistenza
fuori garanzia appare il terreno di più forte
competizione tra riparatori autorizzati ed indipendenti, avvantaggiati
questi
ultimi dall’assenza di obblighi verso il costruttore. Ora,
poiché i pezzi di ricambio
originali sono di norma costruiti in out-sourcing da un’impresa
che li realizza in
subfornitura per conto del costruttore4, applicando oltre al logo
del costruttore
anche il proprio (doppio logo), le operazioni di riparazione potranno
essere
effettuate dal riparatore indipendente, utilizzando indifferentemente
sia pezzi
originali provenienti dalla rete (doppio logo), che pezzi provenienti
direttamente
dal subfornitore (con il logo del subfornitore; art. 4/j Regolamento).
Il vantaggio
per il consumatore sarà però limitato alle operazioni
fuori garanzia se il
riparatore indipendente ottimizza il minor prezzo dei pezzi ad un
solo logo, a
tutti gli effetti originali |
after_market
I diritti di
proprietà intellettuale ed i pezzi di ricambio
Prima di affrontare nel dettaglio il Regolamento sono necessarie
alcune
precisazioni sulle problematiche del mercato dei pezzi di ricambio
Si premette che per pezzo di ricambio si intende “un
bene incorporato o montato in o su un autoveicolo per sostituire
delle parti
componenti, compresi i lubrificanti, necessari all’utilizzo
dell’autoveicolo, ad
eccezione del carburante” [art. 1, lettera s) Regolamento].
La Commissione
precisa che “i ricambi sono … prodotti appositamente
per gli autoveicoli…”.
Dunque, la definizione di ricambio deriva dalla destinazione finale
del pezzo: in
tale vasta accezione possono ora ritenersi compresi anche i pneumatici.
Il pezzo di ricambio comprende sia parti elementari ( es. un pistone)
sia parti
complesse (es. un motore o la carrozzeria). |
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