Clausole contratto distribuzione

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regolamento 2790/1999
contratto distributore integrato
abuso dipendenza economica

Clausole contratti distribuzione
Le clausole di stabilità19 contenute nel regolamento automotive n. 1400/02/CE (conosciuto anche con l‘acronimo BER, Block Exemption Regulation) e nella legge 6 maggio 2004, n. 129 (Legge sul Franchising) ne sono una chiara prova: contratto esse prevedono una durata minima del contratto. Altre caratteristiche di questi contratti, oltre alla durata, sono l‘incompletezza del testo contrattuale e la necessità del distributore di effettuare investimenti, anche gravosi, per sostenere la relazione, distribuendoli in un arco temporale molto lungo20. L‘incompletezza contrattuale deriva dall‘impossibilità delle parti di predisporre un contratto che, ex ante, tenga conto anche di variabili economiche che si svilupperanno in futuro (prezzi, tendenze di mercato, comportamento dei concorrenti, ecc.)21. Si tratta di un problema diverso dall‘iniziale asimmetria informativa presente nella fase della scelta del partner, la quale può determinare una decisione di collaborazione errata (a questo inconveniente hanno ovviato le legislazioni nazionali con i cd. obblighi di preinformazione) . Il problema dell‘incompletezza del testo può essere, in tesi, risolto dal giudice. Si può, infatti, ipotizzare che le parti facciano affidamento sull‘intervento sostitutivo del giudice (o dell‘arbitro); tuttavia, tale opzione dà per scontato che il giudice disponga dei dati sostitutivi necessari e riesca a collocarli nel contratto, lasciando inalterato il rischio distributivo inizialmente scelto dai contraenti (equivalenza soggettiva delle prestazioni).

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Generalmente il concedente disegna un propria rete di concessionari, scegliendoli su base fiduciaria, valutandone le qualità tecnico/professionali, l‘affidabilità e la lealtà commerciale. L’intuitu personae svolge un ruolo determinante nella selezione quantitativa operata dal concedente sui membri della rete. Si è affermato25 che la ―vendita con esclusiva ècontatto, per la sua funzione economica, un contratto di natura complessa in quanto, agli elementi della vendita, unisce quelli del mandato, intimamente connessi in un unico negozio che resta, pertanto, disciplinato dalle norme della prima, relativamente ai singoli atti di scambio e dalle norme del secondo per ciò che attiene alla natura fiduciaria del rapporto di collaborazione ed al collegamento degli interessi dei contraenti. Poiché in questo tipo di contratto è insito l’elemento della fiducia a norma degli art.li 1722, 1723 e 1725 c.c., ove ricorrano circostanze che rendano incompatibile la continuazione del rapporto, per essere venuto meno nel concedente la fiducia sull‘operato del concessionario‖. Si vedrà poi che nei moderni sistemi di distribuzione il concedente utilizza per la scelta del distributore, in massima parte, standard tecnici che finiscono per relegare, in secondo ordine, la valutazione personalistica. clausole contratti distribuzione motoveicoli..Addirittura, nel sistema selettivo si tiene conto solo di questi per valutare la proposta di entrata nella rete di un nuovo candidato. A seguito della tendenza dei costruttori a costituire reti di grandi dimensioni e dell‘utilizzo, come criterio di scelta del partner, di requisiti oggettivi (standard), sia tecnici che commerciali (d‘immagine o layout), l‘elemento soggettivo tende a lasciare il posto ad una valutazione più tecnica e commercialmente più rapida:rete solo in base alla rispondenza agli standard proposti dal concedente26.
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La parziale dismissione della propria autonomia decisionale da parte del concessionario34 (realizzata attraverso l‘inserimento nella rete di vendita) avviene in corrispettivo della posizione di privilegio sul mercato accordatagli dalla licenza di uso del marchio del concedente, marchio solitamente caratterizzato da un certo prestigio35. La rinunzia del distributore alla propria indipendenza di gestione è compensata solo ove al privilegio dell‘uso del marchio si accompagni una struttura organizzata di vendita legata ad obiettivi di efficienza distributiva, fortemente sostenuta dal produttore ed opportunamente pianificata36. Ovviamente, ci si riferisce solo a relazioni contrattuali ove il distributore si approvvigiona di gran parte del suo fabbisogno di prodotti e per ampi periodi di tempo; nel caso, invece, in cui il distributore acquisisca solo una parte del proprio fabbisogno, difficilmente verrà compromessa la sua indipendenza di gestione. Se addirittura, a fronte di una piccola percentuale di fabbisogno, il distributore fosse autorizzato anche a vendere prodotti in concorrenza, l‘indipendenza raggiungibile dal distributore potrebbe essere assoluta (quest‘ultima ipotesi non è solo di scuola in quanto, come ci insegnano i produttori che distribuiscono i loro prodotti in regime di distribuzione selettiva, non sempre la presenza di un prodotto concorrente nella medesima vetrina è dannosa). Il valore del marchio (brand) controbilancia pertanto, almeno in parte, la rinuncia all‘indipendenza per la forza trainante che generalmente possiede; il marchio costituisce sicuramente un importante asset che il concessionario può sfruttare.
Clausole contratti distribuzione autoveicoli Quest‘ultimo è spesso chiamato a

 

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