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direttiva
comunitaria CE 99/44/CE
Si consideri, innanzitutto, che la nostra giurisprudenza riene vincolanti
solo dichiarazioni inserite nel contratto, ma non quelle che derivano
da elementi es terni ( Cass. 25 gennaio 1992, 822) e non si è
mai spinta a considerare valide dichiarazioni rivolte al pubblico
( Cass. 3 aprile 1997, 2887). Ora si dovrà ragionare in altri
termini. La normativa di recepimento precisa che, ai fini della
applicazione dei rimedi della garanzia, nel caso si pervenga alla
sostituzione della vettura od alla risoluzione del
contratto con restituzione della vettura deve, comunque, essere
attribuito un valore all’uso del bene.
Rimangono, comunque, da chiarire altre questioni. Nella direttiva
il rimedio della sostituzione del bene non è legato alla
gravità del difetto, bensì alla non eccessività
del rimedio rispetto alla riparazione. Si ha riguardo, dunque, al
bilanciamento di un rimedio rispetto all’altro, senza entrare
nel merito della gravità del difetto di conformità,
che diventa, con evidente errore concettuale, assoluto.
Si consideri ancora che la conformità ora copre anche vizi
legati alle qualità del bene: se un cliente ordina una vettura
con una serie di accessori ed uno di questi (es. ABS) manca, si
potrà dire che esiste un difetto di conformità che
obbliga alla sostituzione del bene ?
Unico criterio disponibile sembra quello della ragionevolezza: ma
non si va tanto avanti nel ragionamento. E’ data anche la
possibilità al venditore, ricevuta la denuncia dei vizi,
di offrire al consumatore rimedi alternativi speciali, diversi dai
quattro “ordinari” (riparazione, sostituzione, riduzione
prezzo, risoluzione). |
dpr
224/88
La responsabilità
da prodotto compare in Italia con il D. P. R. 224/88 attuativo della
Direttiva CEE 85/374; essa grava sul produttore che immette in commercio
un bene che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere, tenuto conto di determinate circostanze ( le sue caratteristiche,
la pubblicità, le istruzioni, l’uso cui può
essere ragionevolmente destinato ed il grado della conoscenza scientifica
a quel momento). Si valuta il comportamento tenuto dall’utilizzatore
alla stregua della
persona media e non in base alla specificità del contratto
(in questo senso la responsabilità è oggettiva), tant’è
che si tiene conto anche della presentazione del bene nella pubblicità
del produttore. La responsabilità opera quando si verifica
un danno malgrado l’uso del bene conformemente alle istruzioni,
il produttore va esente da responsabilità in caso di uso
anomalo. Provato l’uso conforme, si supera la difficoltà
della prova del nesso di causalità, prova che, per le difficoltà
tecniche,
difficilmente potrebbe essere assolta dal danneggiato1.
Questo tipo di responsabilità è tipica del mondo nordamericano
e lungi dal poter intimorire il costruttore della vettura, può
essere la base per un nuovo approccio tra il medesimo e l’utilizzatore,
attraverso la presentazione della vettura nei suoi potenz iali aspetti
“pericolosi”, al fine di evitare che un uso non appropriato
possa causare danni. Di particolare importanza appaiono, pertanto,
le indicazioni d’uso ( warnings ) del costruttore. La problematica
del rapporto tra sicurezza della vettura ed avvertenze è
ancora “acerba” nel nostro ordinamento, ma molto dibattuta
in altri Stati
europei (si pensi al caso, divenuto celebre, portato molti anni
fa avanti un Tribunale tedesco, relativo ad un notissimo costruttore
di motociclette condannato perché non aveva avvertito, tramite
il libretto di uso e manutenzione, della pericolosità dell’applicazione
di un parabrezza alla motocicletta). |
direttiva
CE 85/374
Il bene
deve corrispondere ad un criterio oggettivo di sicurezza (che ci
si può ragionevolmente attendere) anche se cio’ non
è specificato nel contratto.
L’immissione in commercio di un prodotto difettoso viola anche
la normativa sulla sicurezza dei prodotti. La direttiva 01/95/CE
(che riprende la 92/59/CE) dichiara sicuro quel prodotto che non
presenta alcun rischio nell’uso o presenta un rischio compatibile
con l’uso, impone al costruttore un’esatta e compiuta
descrizione dei potenziali rischi, delle manovre corrette da effettuare
nell’uso del bene, della necessità di organizzare il
ritiro del mezzo ove si abbia conoscenza di possibili “failures”.
Possono creare una situazione di pericolo sia particolari del prodotto
inefficienti che efficienti. Si pensi alla installazione su di una
vettura dello schermo del computer di bordo in uno spazio che costringa
il guidatore a dirigere la vista in modo da perdere la visione della
strada. In questo caso si potrebbe delineare una responsabilità
del costruttore sotto l’aspetto della pericolosità
dell’apparato, in
relazione ad un particolare che, sotto altro aspetto, potrebbe funzionare
benissimo.
Una serie di direttive (70/156/CE e succ. mod.) sulla omologazione
europea hanno poi disegnato standard minimi di sicurezza che devono
essere rispettati nella costruzione delle vetture per offrire una
base normativa comune a prodotti che circolano nella comunità.
Per porre ordine al sistema, è in corso di pubblicazione
una direttiva che compendia tutta la normativa in vigore ( COM 2003
418).
Le norme sulla sicurezza sono principalmente indirizzate al rapporto
costruttore/Stato, anche se il soggetto tutelato è il consumatore,
tanto che sono previste sanzioni penali a carico del costruttore
in caso di commercializzazione di prodotto nuovo pericoloso (v.
D.P.R. 115/95). |
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