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garanzia
autovetture auto usato
L’utilità per il consumatore di questa garanzia deriva
dal fatto che non deve provare
la causa del difetto, ma semplicemente allegare il non funzionamento.
La garanzia per i vizi e quella di buon funzionamento sono derogabili
nel contenuto
e nel soggetto che le assume su di sé (venditore, costruttore).
I costruttori di beni di
consumo hanno conseguentemente potuto creare garanzie di fabbrica
(commerciali)
sullo schema di quella di buon funzionamento, a volte molto articolate.
Tali
“garanzie” generalmente escludevano la facoltà
del compratore di richiedere la
sostituzione della vettura o la risoluzione del contratto2, limitando
l’impegno del
fabbricante alla mera sostituzione del pezzi avariati.
È facile comprendere come un sistema così articolato
abbia finito per divenire molto
complicato, dovendosi, da una parte, distinguere tra ipotesi di
vizi, mancanza di
qualità, garanzia di buon funzionamento, aliud pro alio,
ecc., dall’altra onerando il
compratore di provare la causa del difetto. Onere questo non agevole
perché spesso
l’origine del difetto non è ben collocabile in un periodo
di tempo e può rimanere il
dubbio se sia originato dopo la consegna, a causa di un’errata
manovra o cattiva
manutenzione. |
garanzia
beni consumabili
La normativa
comunitaria sulla garanzia dei beni consumabili impone la garanzia
legale anche per i beni usati, le parti possono pero’ negoziare
periodi di garanzia più brevi, ma non inferiori ad un anno.
Nel caso non si dica nulla, il periodo di garanzia è di due
anni, come per le vetture nuove.
Nella vendita dell’usato la garanzia per i vizi assume aspetti
peculiari, essendo evidente che non può coinvolgere problematiche
relative all’usura normale del bene, ma solo relative a conseguenze
anormali (es. rottura monoblocco motore). Come si è rilevato
in precedenza un difetto di conformità non consiste in qualsiasi
difetto, anche minimale, ma in un difetto grave ed inusuale; ne
consegue che non possono essere ammesse alla garanzia inefficienze
che appartengono ad un usura ordinaria del bene ( nel diritto anglosassone
: fair wear and tear).
Circa i rimedi, si pongono poi evidenti ostacoli all’applicabilità
all’usato della sostituzione del bene. Sarebbe stato opportuno
un chiarimento da parte delle normative nazionali di recepimento
(la legge italiana nulla dice). Ciò ha creato notevole apprensione
presso i rivenditori di “usato” ed i riparatori indipendenti. |
D
LGS 2 febbraio 2002 n 24
Lo
Stato italiano con il D. Lgs. 2 febbraio 2002, 24, ha recepito,
con poche innovazioni, la Direttiva Com unitaria 99/44/CE.
Sono necessarie alcune notazioni per gli aspetti non trattati
in precedenza.
Si consideri, innanzitutto, che la nostra giurisprudenza riene
vincolanti solo dichiarazioni inserite nel contratto, ma non quelle
che derivano da elementi es terni ( Cass. 25 gennaio 1992, 822)
e non si è mai spinta a considerare valide dichiarazioni
rivolte al pubblico ( Cass. 3 aprile 1997, 2887). Ora si dovrà
ragionare in altri termini. La normativa di recepimento precisa
che, ai fini della applicazione dei rimedi della garanzia, nel
caso si pervenga alla sostituzione della vettura od alla risoluzione
del
contratto con restituzione della vettura deve, comunque, essere
attribuito un valore all’uso del bene.
Rimangono, comunque, da chiarire altre questioni. Nella direttiva
il rimedio della sostituzione del bene non è legato alla
gravità del difetto, bensì alla non eccessività
del rimedio rispetto alla riparazione. Si ha riguardo, dunque,
al bilanciamento di un rimedio rispetto all’altro, senza
entrare nel merito della gravità del difetto di conformità,
che diventa, con evidente errore concettuale, assoluto. |
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