regolamento CE 1400 2002

regolamento CE 1400 2002

regolamento UE 1400/02

 

tutela_consumatore_auto
direttiva_comunitaria
garanzia_autovetture
after_servicing

 

 

antitrust costruzione ricambi
direttiva omologazione veicoli motore
direttiva 2007/46/CE
omologazione veicoli


clausole_contratti distribuzione
concessione_vendita_esclusiva
regolamento 2790/1999
contratto distributore integrato
abuso dipendenza economica

regolamento CE 1400 2002
La vendita di una vettura in Europa si presenta attualmente come una
complessa operazione; vengono, infatti, contemporaneamente coinvolti
problemi legati alle norme sulla concorrenza, sulla garanzia per i vizi, sulla
responsabilità da prodotto difettoso o da prodotto pericoloso e sulla tutela
dell’ambiente: tutte normative cui l’autovettura è soggetta, rientrando nella
definizione di “bene di consumo”, “prodotto difettoso” (Dir. 85/374/CE), “prodotto
pericoloso” (Dir. 01/95/CE) e “prodotto inquinante” (Dir. 70/220/CE).
Si è affermato che la vettura “è un bene mobile sempre più complesso che sin
dalla fase della progettazione, passando alla costruzione, vendita, riparazione,
mette in gioco la sicurezza del consumatore e l’ambiente. Non è possibile
paragonarlo a nessun altro bene di consumo” (ACEA, Motor vehicle
distribution, disponibile sul sito web di ACEA). Tale definizione rende bene la
capacità della autovettura di attrarre a sé diverse normative.
regolamento UE 1400/02
In questa sede verrà esaminata principalmente la relazione della distribuzione
delle vetture con la disciplina sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori.
Come la vendita di una vettura impatti con la disciplina antitrust è facile
comprenderlo: l’ art. 81, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE ( Roma
1957) dichiara che “sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli
accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la
concorrenza”. Al successivo paragrafo 3 si precisa che possono essere
consentite deroghe se i consumatori sono destinatari di almeno una parte del
beneficio ritratto dall’impresa con l’accordo restrittivo e questo è necessario per
migliorare la distribuzione dei prodotti.
Vengono enfatizzati i concetti di mercato unico, (libero) commercio fra Stati
membri, pregiudizio ai flussi commerciali e beneficio per i consumatori che sono
i pilastri della normativa sulla concorrenza. Se si tengono presente tali principi,
si coglie già, in prima approssimazione, perché i comportamenti, anche recenti,
di alcuni costruttori di vetture, tesi a proteggere i concessionari di uno Stato
dalle importazioni provenienti da altri Stati comunitari, ove i beni costavano
meno, imponendo ad i concessionari di questi ultimi Stati di disincentivare le
vendite ai clienti residenti nei primi, si sono posti in palese contrasto con essi.

 

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