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tutela consumatori difetti autovetture
n termini estremamente generali, consumatore è colui che
fa un uso personale, e non professionale, del bene. Dunque, il
taxista o il noleggiatore non sono consumatori. Alle categorie
del consumatore e del professionista si applicano così
normative differenti; probabilmente, nel settore della vendita
delle autovetture tale partizione è ingiustificata perché
fonte di inutili complicazioni per i concessionari.
Sarebbe stato opportuno estendere le norme sui consumatori anche
ai professionisti.
Va altresì rilevato che per il rispetto delle norme a favore
dei consumatori possono agire, oltre, ovviamente, gli interessati
anche le Associazioni di consumatori (v. art. 3 L. 281/98).
Alcune
azioni giudiziali promosse da queste Associazioni hanno avuto
successo (v. caso Altroconsumo / Fiat – Lancia, disponibile
sul sito web dell’associazione).
Vanno considerate in questo contesto “ambientale”
anche le norme comunitarie (direttive) sulla responsabilità
da prodotto (difettoso) e da prodotto pericoloso.
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prodotto
difettoso auto autovetture
L’autovettura
è, infatti, un bene di consumo potenzialmente idoneo a provocare
danni. Se si esamina tale aspetto nella relazione produttore >
utilizzatore, si introduce il concetto di responsabilità
da prodotto; se lo si esamina sotto il profilo della sicurezza generale
del prodotto ai fini della tutela del cittadino, si introduce il
concetto di responsabilità da prodotto pericoloso.
La responsabilità da prodotto compare in Italia con il D.
P. R. 224/88 attuativo della
Direttiva CEE 85/374; essa grava sul produttore che immette in commercio
un bene
che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere,
tenuto conto di
determinate circostanze ( le sue caratteristiche, la pubblicità,
le istruzioni, l’uso cui
può essere ragionevolmente destinato ed il grado della conoscenza
scientifica a quel
momento). Si valuta il comportamento tenuto dall’utilizzatore
alla stregua della
persona media e non in base alla specificità del contratto
(in questo senso la
responsabilità è oggettiva), tant’è che
si tiene conto anche della presentazione del
bene nella pubblicità del produttore. La responsabilità
opera quando si verifica un
danno malgrado l’uso del bene conformemente alle istruzioni,
il produttore va esente
da responsabilità in caso di uso anomalo. Provato l’uso
conforme, si supera la
difficoltà della prova del nesso di causalità, prova
che, per le difficoltà tecniche,
difficilmente potrebbe essere assolta dal danneggiato1. |
rapporti
costruttore concessionario
Nella
vendita tra costruttore e concessionario non valgono le stesse regole
che regolano il rapporto tra rivenditore e consumatore. Nel primo
rapporto valgono le “vecchie” norme del codice civile
(art. 1490 e segg. c.c.) se il contratto è intervenuto tra
le parti italiane, oppure quella individuata dal diritto internazionale
se la vendita è avvenuta con una controparte estera.
Se una delle parti appartiene a paesi firmatari della Convenzione
di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, cui ha aderito
la maggioranza degli Stati, si applicheranno rimedi del tutto simili
a quelli visti in precedenza. Questa Convenzione prevede che il
difetto di conformità può: a) essere denunciato entro
un termine ragionevole e b) fatto valere entro 24 mesi dalla consegna
del bene. Se il compratore
si accorge del difetto di conformità, può fissare
un termine al venditore affinché provveda alla riparazione
a sue spese; in ogni caso il venditore può sempre chiedere
di effettuare le riparazioni in un termine ragionevole. In caso
di difetto grave ( inosservanza essenziale del contratto nel testo
italiano e “if the lack of conformity constitutes a fundamental
breach of contract” in quello inglese ) il compratore può
chiedere la sostituzione del bene. Alternativamente può chiedere
di ridurre il prezzo
proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente
avevano ed il valore che le merci avrebbero avuto o la risoluzione
del contratto. |
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