Regolamento 2790/1999 2790/99/CE

Regolamento 2790/1999 Regolamento 2790/99/CE

Regolamento 1400/02/CE

Regolamento 1400/2002

home

clausole_contratti distribuzione
concessione_vendita_esclusiva
regolamento 2790/1999
contratto distributore integrato
abuso dipendenza economica

Regolamento 2790/1999 2790/99/CE
È, infine, previsto un ulteriore contratto di sostegno alla attività sportiva dei clienti che prevede la fornitura di motociclette speciali e contributi per l‘assistenza tecnica ai clienti, non soggetto al regolamento 2790/99/CE.
La distribuzione delle motociclette ai fini antitrust non è sottoposta ad un regolamento di esenzione specifico (per categoria), ma ricade in quello generale sulle intese verticali (2790/99/CE480) che considera tutti i contratti di distribuzione. Il rispetto delle prescrizioni di tale regolamento da parte del costruttore (nel regolamento si usano i termini Fornitore ed Acquirente, considerandosi la fase della distribuzione) consente un‘esenzione automatica per accordi che, in tesi, sarebbero anticompetitivi ex art. 81 TCE, ma che possono essere.
Avanti la giustizia comunitaria si sono discussi importanti casi426 in relazione: agli obblighi di acquistare (oltre che i prodotti) anche attrezzatura, alle relazioni finanziarie che si instaurano tra le parti, alla possibilità del somministrato di acquistare i prodotti presso fornitori esteri. Questi accordi sono spesso incappati in divieti ex art. 81/1, a volte recuperati ai sensi dell‘art. 81/3. Attualmente il regolamento 2790/99/CE ha sostituito il regolamento 1984/83/CEE e per detti contratti vale la clausola di non concorrenza sopra esaminata. 7.13 distribuzione esclusiva (exclusive distribution) In questo sistema il distributore deve vendere i prodotti contrattuali solo nel territorio assegnato e gli sono impedite vendite attive a clienti ricercati fuori zona. Nelle Guidelines (§ 161) si ipotizza una situazione di esclusiva bilaterale: un concessionario per un territorio che vende i prodotti della marca e non vende i prodotti in stretta concorrenza. Il concessionario può vendere prodotti di altre marche (in tale configurazione sono escluse forme di esclusiva solo in favore del concessionario il quale può vendere anche prodotti di concorrente).Il sistema rischia di indebolire la concorrenza all'interno del marchio e di precludere l'accesso al mercato, in modo tale che ne potrebbe risultare una differenziazione dei prezzi. Quando la

Regolamento 1400/2002
Dal punto di vista della concorrenza, le clausole di questo tipo rischiano di precludere l'accesso al mercato dei fornitori concorrenti o potenziali, di facilitare la collusione tra fornitori in caso di uso cumulativo della clausola stessa e, quando l'acquirente è un dettagliante che vende ai consumatori finali, di indebolire la concorrenza tra marchi all'interno del punto vendita. Il regolamento (generale) 2790/99/CE sulle intese verticali e quello (particolare) 1400/02/CE automotive si sono indirizzati al multibrand per aumentare la concorrenza, utilizzando la clausola di non concorrenza. L‘ammissibilità della fattispecie è, infatti, legata al problema delle clausole di non concorrenza. Nel regolamento 2790/99/CE [(art. 1, lettera b)] per obbligo di non concorrenza si intende qualsiasi obbligo, diretto od indiretto, che impone all‘acquirente di non produrre, acquistare vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto ovvero qualsiasi obbligo diretto od indiretto che impone all‘acquirente di acquistare dal fornitore o da altra impresa da questo indicata più dell‘80% degli acquisti annui complessivi. Gli obblighi di non concorrenza non sono ammessi se previsti per una durata superiore a cinque anni. Non sono ammesse clausole di rinnovo tacito, ma deve essere prevista la facoltà del distributore di rinegoziare la clausola alla scadenza e non devono esistere ostacoli tali da rendere problematico porre termine al contratto che contiene questi obblighi (è chiara l‘allusione a situazioni di dipendenza economica). La Commissione (v. Guidelines, § 143) non
Regolamento 1400/02/CE
Inoltre, il riferimento all‘utilizzabilità del divieto nella struttura della distribuzione esclusiva (di cui però manca una definizione sia nel regolamento 2790/99/CE che nel regolamento 1400/02/CE) porta come conseguenza che, oltre che a dette vendite, il divieto escluderebbe la location clause (che è una forma esasperata di vendita attiva), clausola applicata anche nella distribuzione selettiva. Non si comprende, pertanto, il fondamento del link tra vendite attive e distribuzione esclusiva, come non si comprende perchè un altro ambiente, oltre a quello della distribuzione esclusiva, non possa soddisfare, comunque, le condizioni per limitare le vendite attive. La risposta porta, a nostro giudizio, alla necessità di maggiori chiarimenti da parte della Commissione, anche con riferimento all‘ammissibilità.
di clausole di divieto di vendite attive nel franchising, ove la prassi ha dimostrato che il trasferimento del know how è di frequente insufficiente415. Va, inoltre, considerato che le vendite del distributore tramite siti internet sono considerate vendite passive, ma ciò, evidentemente, solo per una finzione, in quanto esse sono viste al pari di un contatto telefonico del cliente, in realtà esse svolgono una funzione attiva nella promozione delle vendite distributore, per cui si potrebbe ritenere che la limitazione alle vendite attive sia ampiamente compensata dalla concessione al distributore dell‘utilizzo di strumenti di contatto con il cliente. Si tenga, infine, presente che nelle più recenti trattazioni ex professo, nella sezione dedicata alla distribuzione esclusiva non viene evidenziato che questo sistema costituirebbe la base necessaria per giustificare l‘imposizione del divieto delle vendite attive416. Nelle Guidelines la Commissione precisa che ―la concessione di una esenzione individuale ad accordi verticali che contengono tali restrizioni gravi è improbabile‖ (§ 46). La filosofia della Commissione è quella di tenere aperti almeno tre canali di arbitraggio: quello delle vendite passive ai consumatori (anche a mezzo intermediari), quello delle vendite tra i rivenditori della rete e quello delle importazioni parallele. Si vuole evitare che il produttore si appropri dell‘attività del distributore sino al punto da stabilire i prezzi sul mercato ed usare il prezzo come leva per proprie strategie commerciali. È ammesso il divieto di vendere componenti o semilavorati ai terzi concorrenti che li userebbero per fabbricare prodotti concorrenti. È vietato l‘accordo tra il produttore ed il suo subfornitore

 

elearning_games  
Regolamento 1400/02/CE
   
gestionale_erp_basilea2        
sagre Modena emilia romagna