Giurisprudenza franchising

Contratto distributore integrato

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regolamento 2790/1999
contratto distributore integrato
abuso dipendenza economica

Giurisprudenza franchising
La legge italiana sul franchising (L.129/04) ed, in particolare, la parte riguardante la protezione offerta al distributore è un chiaro sintomo di questa situazione. Nella relazione ai lavori preparatori si afferma: ―si ritiene necessario, nel rispetto, come ricordato, dell’autonomia negoziale delle parti, fissare vincoli minimi di contenuto del contratto a garanzia soprattutto dell’affiliato che rappresenta oggettivamente la parte debole del rapporto‖. La dipendenza strategica31 è strumentale all‘obbligo di promuovere le vendite nell‘ambito di una struttura organizzativa predisposta dal produttore ed è fisiologica sino a che non travalica o in un mezzo di controllo del distributore, privandolo di autonomia decisionale od in una situazione di abuso di dipendenza economica 32 (situazione in cui è rilevante non tanto la disparità di posizione, quanto il vantaggio che il contraente forte vuole raggiungere). Si è significativamente affermato, a proposito della subfornitura industriale, che ―laddove il subfornitore sia sottoposto a direttive.
In determinati contratti, come il franchising, il valore del brand (così come quello del know how trasferito) è essenziale al contratto. La posizione di privilegio consiste anche nella possibilità di fregiarsi della qualifica di ―distributore ufficiale‖ (o concessionario ufficiale) che ancora riveste una certa forza commerciale, anche se ora si va attenuando, a seguito della più efficace concorrenza esercitata dai distributori indipendenti.
Ma non nella distribuzione selettiva o nel franchising, sistemi attraverso i quali si possono fornire anche servizi. Inoltre, come vedremo, il fenomeno dell‘integrazione aziendale si realizza anche nel decentramento della fase dell‘assistenza post-vendita ad una impresa cui vengono trasferiti dal produttore il know how e le informazioni tecniche necessarie per svolgere il servizio in favore della marca. Le osservazioni sin qui fatte ci consentono di non più utilizzare il termine concessione di vendita in senso generico, ma quello di distribuzione integrata.

Contratto distributore integrato
Il distributore integrato Il produttore può scegliere di utilizzare la sua struttura per distribuire i suoi prodotti (cd. distribuzione diretta), quindi integrando anche la fase distributiva, oppure di decentrare totalmente questa fase, affidandola ad una struttura autonoma, si pensi ad un grossista indipendente44 (cd. distribuzione indiretta) oppure ancora di utilizzare una distribuzione coordinata in base alla quale assegnare la distribuzione ad una rete di distributori integrati45. Il produttore.
Sicuramente l‘obbligo del distributore integrato di mettere i suoi best efforts è fondamentale, come peraltro si ricava dal contratto di agenzia86 e non è configurabile un contratto di distribuzione ove l‘ordinaria diligenza non è sostituita dalla diligenza di un soggetto professionalmente qualificato87. È vero che il concedente ha l‘arma del recesso, ma è altresì vero che il recesso, come si dirà, in un contratto di distribuzione è sempre problematico88 (in relazione, ad esempio, agli investimenti effettuati, alla dismissione delle scorte, alla responsabilità verso i dipendenti di cui alla direttiva dalla 98/50/CE). Inoltre, spesso le regole antitrust prevedono una durata base minima per determinati contratti (v. regolamento 1400/02/CE o L. 129/04 sul franchising). Dunque, la promozione delle vendite può ritenersi elemento caratterizzante dei contratti di distribuzione in genere, in relazione alle efficienze distributive che il concedente pone in essere nella catena di vendita (d‘altra parte, sarebbe singolare che questo elemento, giudicato fondamentale nel contratto di agenzia non lo fosse nella vendita del prodotto al consumatore). La relazione business to business che si crea tra concedente e distributore va vista in un'ottica di efficienza produttiva. Il produttore deve programmare le vendite in relazione agli ordini acquisiti, il distributore deve ritirare le quantità richieste. In questo schema si inseriscono gli obblighi di incremento delle vendite richiesti

 

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